Art. 25.
(Avanzamento a scelta dei marescialli e dei sergenti in servizio continuativo).

      1. L'avanzamento a scelta dei marescialli e dei sergenti in servizio continuativo avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
      2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 26, nell'avanzamento a scelta le

 

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promozioni da conferire sono così determinate:

          a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei marescialli iscritto nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle D3 e D4 annesse alla presente legge;

          b) il restante personale è sottoposto ad una seconda valutazione per l'avanzamento al momento della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio nell'anno successivo. Di essi:

              1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle D2 e D3 annesse alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);

              2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle D2 e D3 annesse alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

      3. Ogni sottufficiale è, comunque, promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
      4. Il personale escluso dalle aliquote per i motivi di cui all'articolo 22, comma 3, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive ed è promosso secondo le modalità indicate nei commi 1, 2 e 3.
      5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 devono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

 

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